Pubblicato il 10 Giugno 2020
L’acconto dell’Imu 2020 va pagato entro il 16 giugno. Lo ha fatto sapere il Comune di Catania, indicando la scadenza er pagare, senza sanzioni e interessi. Con la novità che sono esentati dal pagamento della prima rata gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
Dunque resta invariata al 16 giugno la scadenza per pagare, senza sanzioni e interessi, quanto dovuto. Le aliquote non sono state ancora deliberate (il termine entro il quale è possibile deliberarle è il 31/07) pertanto in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da pagare è pari al 50% di quanto versato a titolo di ImuU per l’anno 2019, per procedere a dicembre al versamento a conguaglio con le aliquote 2020.
Nel caso di variazioni del patrimonio immobiliare nel 2019 e/o nel corso del primo semestre del 2020, in acconto si utilizzano le aliquote del 2019.
Queste le aliquote 2019 su cui effettuare il calcolo dell’acconto:
Aliquota differenziata del 6,00 per mille
Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse
Aliquota agevolata del 9,60 per mille
Per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile è ridotta del 25%.
Aliquota ordinaria del 10,60 per mille
Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale
Detrazioni
Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.