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Acconto Imu entro il 16 giugno, esentati solo lidi e attività ricettive

Pubblicato il 10 Giugno 2020

L’acconto dell’Imu 2020 va pagato entro il 16 giugno. Lo ha fatto sapere il Comune di Catania, indicando la scadenza er pagare, senza sanzioni e interessi. Con la novità che sono esentati dal pagamento della prima rata gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Dunque resta invariata al 16 giugno la scadenza per pagare, senza sanzioni e interessi, quanto dovuto. Le aliquote non sono state ancora deliberate (il termine entro il quale è possibile deliberarle è il 31/07) pertanto in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da pagare è pari al 50% di quanto versato a titolo di ImuU per l’anno 2019, per procedere a dicembre al versamento a conguaglio con le aliquote 2020.

Nel caso di variazioni del patrimonio immobiliare nel 2019 e/o nel corso del primo semestre del 2020, in acconto si utilizzano le aliquote del 2019.

Queste le aliquote 2019 su cui effettuare il calcolo dell’acconto:

Aliquota differenziata del 6,00 per mille

Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse

Aliquota agevolata del 9,60 per mille

Per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile è ridotta del 25%.

Aliquota ordinaria del 10,60 per mille

Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale

Detrazioni

Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale,  e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.