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Assegno di inclusione: chiarito quando non si potrà rifiutare un’offerta di lavoro

Pubblicato il 2 Maggio 2023

“Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro senza limiti di distanza solo se si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

A chiarire il passaggio relativo alle offerte di lavoro e alla compatibilità con l’assegno di inclusione è l’ultima stesura del decreto lavoro.

“Per quanto riguarda invece le offerte relative a contratti a tempo determinato il luogo di lavoro non deve distare più di 80 km dal domicilio del soggetto”, si specifica.

Destinatari dell’assegno di inclusione, attivo dal 1 gennaio del 2024, sono le famiglie che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultrasessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti. Il richiedente deve infatti essere cittadino Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale. Inoltre, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Sul fronte economico è richiesto un valore dell’Isee, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro, valore che è rimodulato nel caso di nuclei familiari con minorenni. Inoltre, il valore del reddito familiare deve essere inferiore a una soglia di 6mila euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (che dipende dalla presenza di figli minori, componenti con disabilità o non autosufficienti, e così via).

Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Nel calcolo del reddito familiare, invece, non si computa quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, non deve essere superiore a 30mila euro, come definito ai fini Isee, se diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini Imu non superiore a 150mila euro. Invece il patrimonio mobiliare non deve superare la una soglia di 6mila euro, che cresce di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10mila euro, incrementato di ulteriori mille euro per ogni minorenne successivo al secondo. Questi massimali sono ulteriormente incrementati per ogni componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza. Infine, nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, né può essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto o di aeromobili di ogni genere.