Pubblicato il 7 Febbraio 2022
Sono state rigettate dalla Corte di Appello di Catania – Sezione Lavoro – le richieste avanzate dai 17 dipendenti impiegati nel servizio di raccolta rifiuti del Comune di Biancavilla nei confronti del gestore del servizio per il periodo compreso tra il 22.05.2015 e il 31.12.2015, la Roma Costruzioni Srl, subentrata in quel caso alla Dusty.
Le richieste dei lavoratori fondate sul mantenimento delle medesime condizioni economiche già maturate alle dipendenze del precedente gestore, erano già state rigettate in primo grado dal Tribunale Etneo il quale aveva accolto le difese dell’avvocato Salvatore Russotto, difensore della società, ma i lavoratori avevano deciso di rivolgersi al giudice di seconda istanza.
Ma la Corte d’Appello, aderendo alle tesi sostenute dai legali della società, gli avvocati Costa e Russotto, ha rigettato ogni richiesta disponendo la condanna dei lavoratori al pagamento delle spese processuali. La tematica dell’avvicendamento negli appalti pubblici (prevista in linea generale dall’art. 6 del Ccnl Fise) ha da sempre presentato, per i profili di complessità della materia, criticità per le Imprese e i lavoratori atteso che nel panorama giurisprudenziale si riscontravano orientamenti spesso contrastanti ed altalenanti. La Corte d’Appello di Catania ha adottato pronunce favorevoli all’impresa subentrante anche alla luce degli orientamenti comunitari invocati dai difensori i quali, ormai da diversi anni, patrocinano società addette al servizio di raccolta rifiuti.
L’avvocato Salvatore Russotto, sentito da noi telefonicamente, ha affermato: “La Roma Costruzioni Srl aveva un capitolato diverso riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie e alle mansioni dei dipendenti e ha adeguato il tutto a esso. L’azienda può adeguare i livelli di inquadramento alla propria offerta tecnica e modificare in modo peggiorativo per i lavoratori i livelli e le mansioni. Il pagamento delle spese processuali a carico dei lavoratori è una conferma delle loro pretese”.
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