Viene bocciato in prima elementare nel 2010, i genitori fanno ricorso al Tar e mentre il ragazzo prosegue gli studi l’iter giudiziario procede. A rilento, ma procede. Nei giorni scorsi, dopo 13 anni dal fatto, viene fissata l’udienza di merito e viene emessa la sentenza. Ma nel frattempo l’ex primigino ha vent’anni e si è diplomato alle superiori senza essere mai bocciato.
La singolare vicenda è avvenuta a Civitanova: un alunno che frequentava la prima elementare, nell’anno scolastico 2009/2010, alla scuola primaria “Silvio Zavatti” con provvedimento del Consiglio di classe del 10 giugno 2010, non viene ammesso alla classe successiva. I genitori del minore ricorrono subito al Tar Marche per chiedere in via cautelare la sospensione della bocciatura, adducendo comportamenti gravemente illegittimi da parte della scuola.
Nel primo quadrimestre il bambino aveva infatti 7 in tutte le materie e 6 per il comportamento.
A fine anno scolastico, dopo 13 giorni di sospensione dalle lezioni, la valutazione riportava diversi 5 e la bocciatura: questo nonostante i genitori avessero fatto presente alla scuola che il loro figlio aveva dovuto subìre sin dalla nascita un pesante iter sanitario per problemi di salute congeniti.
Il Tar ha dunque accolto la richiesta e con un’ordinanza del 21 luglio 2010 sospende la non ammissione dell’alunno alla classe successiva con la seguente motivazione: «Emergendo prima facie un’evidente ed ingiustificata discrasia fra la valutazione del primo e quella del secondo quadrimestre».
L’alunno viene iscritto con riserva alla classe seconda e prosegue regolarmente il suo iter di studi, senza nessuna interruzione, sino al conseguimento della licenza media e del diploma di scuola superiore.
Intanto i legali chiedono al Tar la fissazione dell’udienza del merito per conferire definitività giuridica alla vicenda e, dopo tredici anni, viene fissata l’udienza di discussione il 21 dicembre.
Il Tribunale Amministrativo, con sentenza n. 910/2023, mette la parola fine alla vicenda e dichiara cessata la materia del contendere stante l’avvenuta conclusione del percorso scolastico dello studente, con onere per il Ministero dell’Istruzione di rifondere ai ricorrenti l’importo delle spese di cancelleria sostenute per incardinare il procedimento nell’anno 2010, a cui sono stati costretti per consentire il regolare percorso di studi ad un alunno di sette anni.
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