Pubblicato il 22 Novembre 2023
“Licenziamento nullo per discriminazione di genere”; con questa motivazione il Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro dott. U. Costume, ha confermato la propria sentenza, anche in sede di opposizione proposta dall’azienda, riconoscendo quindi la discriminazione di una lavoratrice licenziata nel 2019 a pochi mesi dal matrimonio.
La ragazza era stata licenziata da un’azienda metalmeccanica di Latina; secondo l’azienda si sarebbe resa colpevole di per “dedotte gravi mancanze che l’azienda aveva deciso di contestargli al rientro al lavoro dopo il periodo di congedo matrimoniale richiesto nel rispetto della legge e del contratto collettivo”.
La lavoratrice, però, sospettava che dietro ci fosse dell’altro. Si è così rivolta all’avvocato Fabio Leggiero, noto giuslavorista del foro di Latina, che riusciva a far impugnare il licenziamento davanti al Tribunale di Latina.
Nei giorni scorsi è stato confermato il primo provvedimento cautelare, dichiarando il licenziamento nullo e discriminatorio, poiché irrogato in violazione del Codice sulle pari opportunità nei rapporti sul luogo di lavoro tra uomo e donna.
Questo il commento dell’avvocato Leggiero: “Poiché durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera sia il generale principio di eguaglianza “senza distinzione di sesso”, proclamato dall’art. 3, primo comma, Cost., sia il principio di eguaglianza nel lavoro, che è quello espresso dall’art. 37, primo comma, Cost., laddove proclama che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”: da ciò discende un generale divieto di discriminazione di genere, arricchito da un generale obbligo di protezione della “essenziale funzione familiare” e di madre della donna lavoratrice (art. 37, primo comma, Cost.). Questo apparato di tutele raggiunge una maggiore incisività grazie alle disposizioni contenute nella legislazione ordinaria e, in particolare, nel Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198\2006), che si connota altresì per un’ampia e dettagliata formulazione del divieto di discriminazione di genere.
In un momento storico in cui più forte si deve gridare all’intera collettività a cui apparteniamo ed in maniera trasversale la parità di genere, anche il datore di lavoro ha dunque l’obbligo di rispettare il principio generale di uguaglianza fra i sessi nella costituzione, nello svolgimento e nella cessazione del rapporto di lavoro, con il conseguente divieto di ogni forma di discriminazione, sia essa diretta o indiretta“.