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Green pass in ristoranti e locali: quando è necessario

Pubblicato il 6 Agosto 2021

Green pass in ristoranti e locali obbligatorio da oggi. Lo si afferma nel decreto legge del 23 luglio: se si hanno più di dodici anni bisogna avere il certificato verde per accedere ai locali al chiuso: ristoranti, cinema, teatro.

E ancora: green pass in palestra, nei centri benessere, nei parchi tematici, nei centri sociali e culturali (ma non nei centri educativi per l’infanzia). Bisognerà essere dotati del lasciapassare in sale scommesse, sale bingo e casinò, musei, sagre, stadi, congressi, grandi eventi e concorsi pubblici.

Liberi da green pass se beviamo il caffè all’aperto o al bancone, o se siamo in albergo come ospiti.

Per le cure termali, non abbiamo bisogno di certificazione verde se accediamo “esclusivamente per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche”.

Green pass in ristoranti e locali: le indicazioni di Confcommercio

Green pass in ristoranti e locali: seguono le indicazioni di Confcommercio.

Dal 6 agosto 2021, all’interno della zona bianca, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19:

• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (di cui all’articolo 4 del decreto Riaperture), per il consumo al tavolo, al chiuso;

• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi (di cui all’art. 5 del decreto Riaperture);

• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (di cui all’art. 5-bis del decreto Riaperture);

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive (di cui all’articolo 6 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso;

• sagre e fiere, convegni e congressi (di cui all’articolo 7 del decreto Riaperture);

• parchi tematici e di divertimento;

• centri culturali, centri sociali e ricreativi (di cui all’articolo 8-bis, comma 1 del decreto Riaperture), limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (di cui all’articolo 8-ter del decreto Riaperture);

• concorsi pubblici.