Pubblicato il 1 Marzo 2022
L’Assegno unico universale è in vigore da oggi, primo marzo. L’Inps ricorda i criteri di erogazione della nuova strumentazione sociale. Da oggi “non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari (Af), riferite ai nuclei familiari con figli e orfani per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico“.
Saranno ancora riconosciute “le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Quando non si può richiedere l’assegno
Dopo oggi, continua l’Inps, “Ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare”.
La domanda per la prestazione Anf o Af potrà essere presentata al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni Anf o Af.