L’ultimo giovedì del mese, dunque, l’appuntamento da segnare in rosso. Come noto, la presentazione potrà avvenire direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al proprio sostituto d’imposta o ad un Caf o professionisti abilitato tra cui i Consulenti del Lavoro. Sono previste alcune novità e bisogna prestar attenzione per evitare di cadere in errore; ecco quindi una pratica guida, realizzata grazie ai suggerimenti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Diverse le novità che entrano a far parte del Modello 730/2021. Prima fra tutte il superbonus 110%, la detrazione Irpef del 110% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, all’adozione di misure antisismiche degli edifici, all’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché la detrazione per “Bonus facciate” per la quale dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 % per le spese riguardanti gli interventi per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Ma non solo. Nel modello anche la detrazione Irpef del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. E ancora, la detrazione Irpef del 30% fino ad un massimo di 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; così come la riduzione del cuneo fiscale, con l’introduzione, a partire dal 1° luglio 2020, del trattamento integrativo di 600 euro, che sostituisce il c.d. bonus Renzi, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo non superi i 28.000 euro e di un’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro.
In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzioni che si intendono apportare, ha tre vie per procedere. La prima è un modello 730 Rettificativo, metodologia utilizzata nel caso in cui l’errore sia stato commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. La seconda, un modello 730 Integrativo da presentare entro il 25 ottobre 2021 nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e risultasse un maggior o minor credito o una imposta invariata. Infine, un modello Redditi PF se il contribuente dovesse accorgersi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione. «Il modello Redditi PF rappresenta anche l’alternativa a chi si trova oggi nella condizione di dover presentare la dichiarazione e non riesce a fare in tempo entro la data del prossimo 30 settembre — spiega Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro — Si tratta, infatti, da un lato di una modello dichiarativo alternativo al 730 e dall’altro invece del modello dichiarativo obbligatorio da utilizzare ad esempio per chi è titolare di reddito d’impresa, anche sotto forma di partecipazione, oppure reddito di lavoro autonomo titolare di partita IVA, redditi “diversi” (non dichiarabili nel quadro D del 730), oppure è un soggetto non residente o che ha realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Il termine ultimo di presentazione del modello “Redditi PF” è fissato al 30 novembre 2021».
Per le dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2020 delle persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi possono utilizzare il modello 730. In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi PF.
I documenti che riguardano gli oneri deducibili e detraibili indicati nel Mod. 730 devono essere conservati per cinque anni e, in alcuni casi (ad esempio per detrazioni su ristrutturazione edilizia o risparmio energetico), per più anni. «Non si tratta di un obbligo di legge ma serve come prova per dimostrare la correttezza del contribuente ed evitare l’applicazione di sanzioni — spiega Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi. — La logica è che i vecchi 730 e i documenti ad esso inerenti (ricevute, scontrini, fatture, ecc.) siano facilmente rintracciabili per tutto il tempo entro cui l’Agenzia delle Entrate potrebbe fare dei controlli sulla correttezza della dichiarazione o sul suo invio». I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.
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