Pubblicato il 25 Luglio 2020
Multe più salate e maggiori controlli su tutto il territorio. De Luca l’aveva annunciata e ieri è stata firmata l’ordinanza che conferma l’obbligatorietà delle mascherine a bordo di bus o treni, inasprisce le sanzioni per i passeggeri senza mascherine che, tra l’altro, dovranno scendere dai mezzi pubblici.
L’ordinanza arriva dopo una lunga riunione operativa con l’Unità di crisi per valutare lo stato dei fatti in merito all’emergenza Covid19 sul territorio campano. Tutte le disposizioni hanno chiaramente valore anche per quanto riguarda bar, supermercati, esercizi commerciali e locali pubblici in generale. Nella tarda mattinata è giunta anche una precisazione da parte del Governatore a proposito delle limitazioni negli spostamenti e dei controlli richiesti ai cittadini che entrano in Campania da altri Stati. Nel chiarimento si precisa che, ai sensi dei provvedimenti statali citati nell’ordinanza, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti di soggetti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano.
Al contrario resta im vigore il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Brasile;
e) Bosnia Erzegovina;
f) Cile;
g) Kuwait;
h) Macedonia del Nord;
i) Moldova;
j) Oman;
l) Panama;
m) Peru’;
n) Repubblica Dominicana”.
La nuova ordinanza regionale
Ecco il testo integrale dell’ordinanza regionale firmata da De Luca: Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31 luglio 2020, salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza della proroga dello stato di emergenza e del monitoraggio quotidiano effettuato dall’Unità di crisi regionale, su tutto il territorio regionale della Campania le misure di contenimento e prevenzione del rischio sanitario a tutt’oggi vigenti sono confermate ed aggiornate nei termini di seguito indicati.
1. E’ fatto obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonche all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto it tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. L’eventuale inosservanza a punita ai sensi del successivo art.6.
Mascherina obbligatoria nei locali pubblici, sui bus e sui treni
2. Agli esercenti attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto riguarda it trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo art.6 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sara disposto it blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ ordine .
3. E’ fatto obbligo ai gestori, commessi, clienti degli esercizi commerciali, negozi, bar, supermercati, ed altri locali aperti al pubblico di indossare le mascherine prima dell’ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza negli stessi, fatte salve le sole deroghe specificamente previste nei vigenti protocolli di sicurezza relativi alle singole attività. L’eventuale inosservanza a punita ai sensi dell’art.6 del presente provvedimento.
4. Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. dell’ 11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti dagli Stati previsti dall’art.1, comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020 o comunque diversi da quelli previsti dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 (“Le persone, che fanno ingresso in Italia (omissis) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per it tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati”), al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di positivity al virus Covid-19, e dato mandato alle AASSLL competenti e all’Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e/o test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno2020 e/o previsti dall’art.l, comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 30 giugno 2020. Alle Autorita ed Enti competenti a raccomandato it puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al citato art.4, comma 3 DPCM 11 giugno 2020, in tema di isolamento fiduciario obbligatorio.
5. E’ fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini nonchè ai titolari delle attivita economiche e sociali di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni, nazionali e regionali (Ordinanza n.62 del 15 luglio 2020 e provvedimenti cui la stessa rinvia) vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio. L’eventuale inosservanza a punita ai sensi del successivo art.6.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020, e tenuto conto del grave rischio di diffusione dei contagi connesso ad eventuali condotte violative delle presenti disposizioni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa e raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima.
7. E’ fatta raccomandazione a tutte le forze dell’ordine e alle polizie municipali nonchè ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL territorialmente competenti ai fini dello svolgimento di rigorosi controlli in ordine all’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e delle altre misure, nazionali e regionali, vigenti in tema di prevenzione del rischio di contagi da Covid-19 e all’adozione di ogni provvedimento di competenza nel caso di riscontro di inosservanze.
8. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
9. La presente ordinanza a comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74 al Ministro della Salute ed e notificata all’Unita di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’Autorita Portuale, all’ANCI Campania, agli esercenti ii TPL per it tramite della Direzione Generale Mobility della Regione Campania ed e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonche sul BURC.