Grazie a un intervento inserito nel decreto Milleproroghe, per molti cittadini si riapre la possibilità di aderire alla rottamazione quater. Il provvedimento, approvato dal Parlamento, offre una nuova chance ai contribuenti decaduti dalla precedente rottamazione. Tuttavia, ci sono regole ben precise da seguire per rientrare nella misura. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato delle FAQ per chiarire ogni dubbio.
Oggi, martedì 11 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una guida utile a comprendere l’ultima novità fiscale voluta dal governo Meloni. Sono ammessi alla riammissione i debiti per i quali non sono state pagate una o più rate del piano di pagamento agevolato in scadenza entro il 31 dicembre 2024, oppure per i quali non è stato effettuato alcun versamento. Rientrano anche i debiti per cui è stato effettuato un pagamento in ritardo o inferiore all’importo dovuto.
Tuttavia, non saranno riammessi i debiti i cui piani di pagamento risultano in regola con le scadenze fino al 31 dicembre 2024. In questi casi, i contribuenti dovranno continuare a rispettare i pagamenti stabiliti per non perdere i benefici della definizione agevolata.
Per aderire alla riammissione alla rottamazione quater, sarà necessario presentare una domanda esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La scadenza per l’invio è fissata a mercoledì 30 aprile 2025. La richiesta potrà essere effettuata accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS, oppure tramite l’area pubblica, compilando un modulo online e allegando la documentazione necessaria.
Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate invierà ai richiedenti una nuova comunicazione con l’importo da versare e il piano delle rate. Tale comunicazione verrà trasmessa entro il 30 giugno 2025.
In caso di accoglimento della domanda, saranno considerati anche i pagamenti effettuati dopo la decadenza dalla rottamazione. L’Agenzia delle Entrate precisa che la decadenza comporta la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi. Eventuali pagamenti eseguiti dopo la decadenza verranno conteggiati come acconti sulle somme residue del debito complessivo.
Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate sospenderà le procedure cautelari ed esecutive, senza però annullare eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti. Inoltre, i contribuenti non saranno considerati inadempienti ai fini dei rimborsi fiscali, dei pagamenti della pubblica amministrazione e del rilascio del DURC.
Le nuove FAQ confermano inoltre che anche i cittadini colpiti dall’alluvione del 1° maggio 2023 potranno presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 per i debiti già oggetto di un piano di pagamento decaduto per mancato, insufficiente o tardivo versamento di almeno una rata con scadenza fino al 31 dicembre 2024.
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