Pubblicato il 14 Settembre 2021
Accolta la richiesta dei genitori di uno studente al primo anno di un liceo scientifico della provincia di Bari. Anche il preside contrario alla bocciatura. Nel precedente caso i giudici del Tar avevano sostenuto che l’impreparazione dello studente non era stata causata dalla pandemia
E’ da annullare la bocciatura di uno studente che, a causa della didattica a distanza, non ha potuto frequentare corsi di recupero. Lo ha deciso il Tar Puglia che ha accolto il ricorso dei genitori di un alunno al primo anno di un liceo scientifico del Barese. “La straordinarietà di un anno scolastico caratterizzato dalla non facile organizzazione di lezioni in una modalità inedita e tale da privare gli studenti del contatto indispensabile con docenti e habitat scolastico”, dicono i giudici, può “spiegare a sufficienza il carente profitto scolastico, da ricercare nelle problematiche connesse alla didattica digitale”.
Una sentenza che farà discutere
Alcuni giorni fa lo stesso Tribunale amministrativo aveva rigettato un altro ricorso contro la bocciatura di uno studente di una scuola superiore della provincia, ritenendo in quel caso che la impreparazione dell’alunno non fosse stata causata dalla pandemia.
In questa vicenda, invece, i giudici spiegano che “non sono rintracciabili elementi certi in ordine alla messa in atto, nei riguardi del minore, di iniziative finalizzate al recupero complessivo delle carenze nella preparazione“, tenuto conto che “l’anno scolastico 2020/2021 ha fatto registrare un larghissimo impiego della didattica a distanza, il che ha senz’altro costituito fattore di notevole difficoltà, con inevitabili ripercussioni sull’andamento scolastico dei singoli discenti.
La mancanza di corsi di recupero o la non continua attivazione degli stessi – si legge nella sentenza – ha impedito al giovane discente di acquisire piena consapevolezza delle criticità nella preparazione maturata fino ad un certo punto, onde rimediare ad un profitto certamente non adeguato in alcune discipline, ma perpetuatosi a motivo delle oggettive difficoltà legate a una modalità non ortodossa nello svolgimento delle lezioni, tanto più per un alunno di prima superiore”.
Nel procedimento i giudici amministrativi hanno acquisito anche il parere del dirigente scolastico, contrario alla bocciatura dello studente: “A mio avviso – ha detto il preside – non si doveva bocciare nessuno quest’anno, per gli ovvi motivi che conosciamo: la dad/did non è assolutamente paragonabile a una didattica in presenza”.
Questa decisione del Tar arriva a ridosso della ripresa delle lezioni in Puglia , in clima di speranza e voglia di “tornare in classe“, (seppur con ingressi scaglionati in alcuni casi, come in Sicilia) come dichiarato dal ministro Bianchi, ma anche con la paura dell’ennesimo anno in dad, tra lezioni ballerine, schermi luminosi e gli occhi della gioventù sempre più spenti.