Pubblicato il 20 Aprile 2023
La Signora Linda Romano, nata a Venezia il 20 dicembre 1915, aveva conferito mandato qualche tempo fa all’associazione Giustitalia per ottenere assistenza legale nel rimborso (per intero) di un BPF emesso a suo nome nel 1986 del valore di lire 50 milioni.
Circa un anno fa, in un libro, una donna delle pulizie che un paio di volte l’anno va ad aprire la casa al centro di Latina, ha rinvenuto un buono postale da 50 mln di lire intestato alla donna stessa. L’anziana, quindi, decide di agire per la riscossione del buono postale.
Poste italiane, attinte da una richiesta di rimborso, avevano effettuato un calcolo “al ribasso” ammontante a poco più di 250 mila euro.
In realtà ad un più attento esame della giurisprudenza di merito e delle recenti decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario, è emerso che l’importo dovuto era praticamente più del doppio rispetto a quello prospettato da Poste in quanto i tassi di interessi che devono essere applicati sono quelli stampati sul retro del buono e non quelli (notevolmente inferiori) che si sono succeduti nel corso degli anni (peraltro sempre più bassi a causa dell’inflazione sempre crescente).
In linea generale, infatti, occorre considerare che la capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale, per ciascuno dei primi 20 anni di durata dei Buoni, è illegittima in quanto in tale caso verrebbe anticipato il momento impositivo previsto dalla normativa primaria. L’articolo 26 del Dpr 600 del 1973, prevede infatti l’applicazione della ritenuta in base al principio di “cassa” e non a quello della maturazione. E i Bfp a differenza dei BTp non distribuiscono cedole nel corso della loro durata.
“Gli interessi maturano – fanno sapere dall’associazione – ogni bimestre e vengono incassati dal sottoscrittore solo quando si presenta all’ufficio postale per riscuotere il montante. Non è quindi equo anticipare l’applicazione dell’imposta, anche perché la ritenuta fiscale viene girata dalle Poste allo Stato solo quando il sottoscrittore presenta il Bfp all’incasso. L’azione rispetta il requisito dell’omogeneità dei diritti in quanto Poste Italiane commetterebbe errori sistematici: la stessa, infatti, calcola i rendimenti dovuti ai risparmiatori, di anno in anno, capitalizzandoli al netto della ritenuta fiscale, erodendo così il montante per ciascun anno di maturazione del titolo, senza che a tale erosione del montante corrisponda un versamento su base annuale della ritenuta all’Erario. Poste ritiene di applicare tale metodologia di calcolo sulla base dell’articolo 7 comma 3 del Dm 23 giugno 1997, ma tale norma precisa semplicemente che sul montante dei Buoni Serie Q gli interessi “continueranno” a essere applicati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
La signora Anna, quindi, tramite l’Associazione Giustitalia (www.associazionegiustitalia.it) che si occupa a livello nazionale ed internazionale della riscossione di buoni postali e titoli di Stato, ha deciso di agire legalmente per la riscossione della maggior somma.
La somma totale dovuta per il rimborso dei buoni predetti è di quasi 489 mila euro.
Parte della somma sarà devoluta per i parenti delle vittime di femminicidio che possono scrivere all’indirizzo assogiustitalia@libero.it per avere assistenza.