Pubblicato il 11 Aprile 2021
Il 19 marzo scorso l’Unione europea ha inviato una lettera ad AstraZeneca “per la risoluzione del conflitto contrattuale” sulla fornitura di dosi di vaccino contro il Covid. Il contratto siglato tra l’azienda angolo-svedese e la Commissione Ue prevede che AstraZeneca debba rispondere alla lettera entro venti giorni. Ma finora, scaduto l’ultimatum, non sembra che la missiva sia stata presa in considerazione. Bruxelles contesta in particolare, secondo i dettagli forniti dal Corriere della Sera che ha ripreso un’esclusiva del quotidiano economico francese Les Echos, il mancato rispetto degli obblighi contrattuali per la fornitura delle dosi e del principio della “massima diligenza possibile”. Lo stesso commissario Ue, Thierry Breton, a capo della task force per la produzione di vaccini, ha più volte criticato di “aver visto da AstraZeneca una diligenza, ma non la massima diligenza possibile“.
Secondo quanto previsto dall’accordo di acquisto anticipato siglato il 27 agosto scorso, AstraZeneca avrebbe dovuto fornire all’Ue 120 milioni di dosi entro il primo trimestre, ma ne ha fornite poco meno di 30 milioni. Inoltre, l’Unione europea contesta il fatto che l’azienda – sfruttando anche il pagamento anticipato versato da Bruxelles – abbia destinato a Londra alcune dosi prodotte in impianti britannici, che erano indicati nel contratto per la produzione europea. L’accusa è di avere, in sostanza, promesso le stesse dosi sia all’Unione che alla Gran Bretagna, pur garantendo nel contratto di non avere con altri impegni “in conflitto” con l’accordo preso con l’Ue.
Inoltre, l’azienda avrebbe anche ritardato la richiesta di autorizzazione all’Ema, proprio per prendere tempo a causa dei suoi problemi di produzione di dosi. Nella lettera viene ricordato che la Commissione aveva pagato una prima rata di 227 milioni subito dopo la firma del contratti (in agosto) ma che in autunno è stata sospesa la seconda rata di 112 milioni per “mancanza delle rendicontazione richiesta”. Ora Bruxelles non soltanto chiede l’applicazione del contratto e quindi la fornitura per tempo di tutte le dosi concordate, ma non esclude una richiesta di danni. (fonte: Agi)