Ieri il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato l’ordinanza N. 141 dal titolo “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell‘emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, valida fino al 13 novembre.
E’ autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delleprescrizioni di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020: a) ristorazione; b) attivita’ turistiche (stabilimenti balneari e spiagge); c) attivita’ ricettive; d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori); e) commercio al dettaglio; f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti); g) uffici aperti al pubblico; h) piscine; i) palestre; j) manutenzione del verde; k) musei, archivi e biblioteche; l) attivita’ fisica all’aperto; m) noleggio veicoli e altre attrezzature; n) informatori scientifici del farmaco; o) aree giochi per bambini; p) circoli culturali e ricreativi; q) formazione professionale; r) cinema e spettacoli dal vivo; s) parchi tematici e di divertimento; t) sagre e fiere locali; u) strutture termali e centri benessere; v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche; w) congressi e grandi eventi fieristici; x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda “Cinema e spettacoli dal vivo” alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purchè sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.
Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento tabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all’aperto.
Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all’art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell’impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, nei limiti del 15% della capienza dell’impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori.
Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende Ulss.
In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l’esito al paziente ed informa l’interessato della necessità di rispettare la misura dell’isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l’esito positivo nel sistemainformativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti.
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